Statuto di Associazione culturale

“VOLO – Viaggiando Oltre L’Orizzonte”

 

Denominazione e sede

Art. 1. – È costituita l’Associazione studentesca universitaria denominata “VOLO – Viaggiando Oltre L’Orizzonte”, a seguire indicata come VOLO. Essa è una libera Associazione culturale di fatto, apolitica, apartitica, aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. Essa ha sede legale nel comune di Pisa, tuttavia potranno essere istituite sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all’estero.

Scopo e oggetto sociale

Art. 2. – L’Associazione VOLO  persegue i seguenti scopi:

a)    Lo scopo principale dell’associazione è quello di promuovere l’arte, la storia, l’archeologia e la cultura in generale al di là di ogni barriera. L’associazione intende altresì proporsi come strumento di integrazione e aggregazione interculturale, per valorizzare le diversità e ampliare gli orizzonti culturali;

b)    L’associazione tende a raggiungere il proprio scopo attraverso l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni locali ed internazionali e in ogni altro modo che persegua il fine di cui al comma sub a) e che sia consono al presente statuto;

c)    L’associazione intende promuovere attività culturali quali corsi, seminari, rassegne cinematografiche a tema, prodotti video cinematografici, mostre, attività teatrali, presentazioni di libri e pubblicazioni, incontri, convegni, conferenze, dibattiti, attività musicali dal vivo, attività sportive, viaggi culturali allo scopo di trasmettere l’amore per la cultura e l’arte come un bene per la persona ed un valore sociale;

d)    L’associazione intende proporsi come luogo di incontro e partecipazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale della diffusione della cultura.

Durata

Art. 3. – L’associazione ha durata illimitata.

Soci

Art. 4. – I rappresentanti legali sono formati da almeno il 70% di studenti universitari regolarmente iscritti all’Università di Pisa. Possono aderire all’Associazione VOLO tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità statutarie, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono soci dell’associazione coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio attivati presso l’Università di Pisa e che hanno versato la quota associativa. Inoltre, possono essere soci dell’associazione anche altre persone fisiche e giuridiche che abbiano versato la quota associativa. L’importo del contributo associativo verrà deliberato durante la prima riunione. Il Comitato Direttivo (in seguito CD) potrà deliberare eventuali agevolazioni o quote a titolo gratuito. Il titolo di socio è strettamente personale e dunque incedibile. La condizione di socio propria delle persone fisiche ed i diritti risultanti sono indissolubilmente legati all’ente e dunque non trasferibili.

Art. 5. – Soci Ordinari: sono soci ordinari le persone fisiche che prendono attivamente parte all’attività dell’Associazione e che si impegnano a rispettare lo statuto dell’associazione e il regolamento interno. Fanno parte dei soci ordinari anche i membri del CD. Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto e possono essere eletti nel Comitato Direttivo. Soci Sostenitori: sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che sostengono finanziariamente o in diverso modo l’Associazione e come tali riconosciuti dal CD. Tutti i soci sostenitori hanno diritto di voto ma non possono essere eletti nel CD.

Perdita della qualifica di socio

Art. 6. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il CD, dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, espulsione della Associazione. Lo stato di socio cessa: a) con la morte del socio o, nel caso di persona giuridica, con l’estinzione della stessa; b) per recesso da parte del socio; c) per decorrenza del termine d’iscrizione; d)   per radiazione da parte dell’associazione. Ogni socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al CD e entra in vigore dopo quindici giorni dalla data della comunicazione. L’iscrizione è valida per un anno solare (365 giorni) dal giorno in cui è registrata e deve essere rinnovata annualmente. Deroghe per casi particolari possono essere concesse dal CD.

Diritti e Doveri dei soci

Art. 7. – Tutti i soci hanno diritto di voto nell’Assemblea dei Soci per l’approvazione, le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Tutti i soci hanno diritto: 1) a partecipare a tutte le attività dell’Associazione secondo le modalità che verranno stabilite durante la programmazione e lo svolgimento delle stesse in accordo con il CD; 2) a prendere visione di tutti gli atti deliberati.

Tutti i soci sono tenuti: 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività; 3) a versare la quota associativa annuale, nei casi in cui richiesto.

Organi dell’associazione

Art. 8. – Gli organi dell’associazione sono: Il Presidente; Il Consiglio Direttivo; Assemblea dei Soci.

Art. 9. – Il Comitato Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci annualmente ed è composto da 5 persone fisiche: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, un Segretario, un Consigliere. I membri del CD possono essere nominati tra tutti i membri dell’associazione, durano in carica un anno (365 giorni) e sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni. I componenti del CD possono essere sospesi, esclusi o radiati. Tali delibere debbono essere motivate e prese a maggioranza dei due terzi dei voti validi. Le dimissioni di uno o più membri del CD prima della scadenza del mandato annuale vanno presentate agli altri membri del CD e entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro presentazione. Di ogni riunione del Comitato è redatto dal Segretario un apposito verbale.

Art. 10. – L’Assemblea dei Soci è il momento di confronto ed è composta da tutti i soci. Essa è convocata a cura del CD, in via ordinaria, almeno una volta all’anno, ed in via straordinaria, quando sia necessaria o richiesta. L’Assemblea dei Soci include tutti i membri facenti parte dell’Associazione, con il compito di eleggere i componenti del Comitato Direttivo. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Gratuità delle cariche e quote associative

Art. 11. –Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 12. – L’Assemblea fissa ogni anno la quota associativa a carico degli associati ed eventuali gratuità.

Patrimonio

Art. 13. – Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote associative annuali, rimborsi, attività marginali di carattere commerciale e produttivo, dai beni mobili e immobili che diventeranno proprietà dell’associazione e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. I soci che per qualsiasi causa cessino di far parte dell’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal CD, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con finalità statutarie dell’organizzazione.

Bilancio

Art. 14. – L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dal CD ogni anno.

Rappresentanza dell’Associazione

Art. 15 – La rappresentanza dell’associazione spetta, anche di fronte all’autorità giudiziaria, al Presidente e ad ogni altro componente del CD. Il CD può inoltre conferire il potere di rappresentanza dell’associazione, per incarichi determinati, a persone diverse da quelle elencate sopra.

Art. 16. – Per propria iniziativa o su richiesta di qualunque membro dell’associazione, il CD può disporre la creazione di gruppi di lavoro e commissioni per l’organizzazione e la preparazione delle attività connesse con l’applicazione di questo statuto.

Scioglimento

Art. 17. – Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Modifiche dello Statuto

Art. 18. – Le modifiche statutarie devono essere approvate da almeno i due terzi dei votanti. Le modifiche saranno inserite nello statuto a cura del CD.

Norma finale

Art. 19. – Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto sono applicate le norme della legge italiana.